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OFF-GRID House

OFF-GRID HOUSE è regolato da due sistemi legislativi, uno normativo per il rilascio delle autorizzazioni e uno ambientale determinato dal quadro europeo riguardante la decarbonizzazione energetica.
1 - SISTEMA NORMATIVO ITALIANO
Le unità abitative OFF-GRID House sono sottoposte all'intero impianto normativo che regola la costruzione di edifici sul territorio Italiano, con particolare riferimento ai seguenti provvedimenti:
Urbanistica
Normativa legislativa per il rispetto degli indici edificatori previsti dai vari strumenti urbanistici vigenti nei singoli Comuni in cui è prevista la costruzione del manufatto.
Compresa in questa sezione deve essere ricordato anche il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 tuttora vigente che Fissa limiti inderogabili per l'altezza, la densità degli edifici e le distanze, oltre a definire le quantità minime di spazi pubblici necessari.
Edilizia
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. è il Testo Unico dell'Edilizia, una normativa fondamentale in Italia che raccoglie e disciplina principi, procedure e disposizioni relative all'attività edilizia, dalla costruzione alla ristrutturazione, passando per i titoli abilitativi (Permesso di Costruire, SCIA, CILA) e le certificazioni come l'agibilità. Rappresenta il testo di riferimento primario per tutta l’attività edilizia.
Sanitario
D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, noto anche come "Testo Unico Ambientale" (TUA). E’ la principale normativa italiana in materia ambientale, che raccoglie e coordina le disposizioni su temi come valutazione ambientale (VAS, VIA, AIA), difesa del suolo, gestione delle risorse idriche, rifiuti e bonifiche, con l'obiettivo di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Le unità Off-Grid House devono conformarsi a questa normativa per l’adduzione idrica e lo smaltimento dei reflui depurati all’interno del lotto di proprietà.
Sicurezza
Normativa antisismica. La normativa antisismica del territorio Italiano è vasta e complessa ma in sintesi deve fare riferimento (zona per zona) alla classificazione del PCDM n. 3274/2003 che definiva 4 zone sismiche. Zona 1: comprende i territori esposti ad una maggiore pericolosità, potendosi verificare eventi molto forti, finanche catastrofici. - Zona 2: indica i siti in cui gli eventi sismici, seppur di minore intensità, possono comunque causare ingenti danni. - Zona 3: è caratterizzata da una bassa sismicità, sebbene in alcuni contesti geologici può vedere ampliati i propri effetti. - Zona 4: racchiude i Comuni che presentano il minor rischio sismico, in cui sono possibili scosse lievi e sporadiche, in ogni caso con bassa dannosità.
Nota
Durante la fase autorizzativa di ogni singolo intervento, gli Enti Competenti possono richiedere verifiche normative in relazione a particolari condizioni del territorio dove, l'impianto legislativo vigente, siano previste norme integrative e parametri specifici.
2 - DECARBONIZZAZIONE EUROPEA
Il quadro normativo generale per la decarbonizzazione Europea è tracciato dal GREEN DEAL, ossia l’insieme delle norme che punta alla neutralità climatica dell'Europa entro il 2050.
All’interno di questo quadro normativo la Direttiva Comunitaria EPBD (Energy Performance of Buildings Directive - conosciuta anche come Direttiva Case Green) traduce gli obiettivi climatici generali in norme concrete per il settore delle costruzioni.
GREEN DEAL
Il Green Deal fissa alcuni punti normativi essenziali per aree di intervento che si possono così sintetizzare:
CLIMA ED ENERGIA
MOBILITA’ SOSTENIBILE
ECONOMIA CIRCOLARE E INDUSTRIA
EDILIZIA E AGRICOLTURA
EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)
Questa direttiva traduce i punti generali del Green Deal in norme certe da applicare al settore edile. Tali norme si possono così riassumere:
NUOVI EDIFICI A ZERO EMISSIONI
EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI
EDIFICI NON RESIDENZIALI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
STRUMENTI E CERTIFICAZIONI


1 - Sistema normativo Italiano
2 - Decarbonizzazione Europea